In data 15 luglio 2022 è entrato in vigore il nuovo Codice della Crisi di Impresa («CCII») che unifica, in un solo corpo normativo, la disciplina relativa alla regolazione dello stato di crisi e di insolvenza di ogni tipologia di debitore (non solo gli imprenditori commerciali, quindi, ma anche i consumatori e gli altri debitori c.d. civili).
Il Codice è frutto di un lungo percorso, iniziato con la Legge delega n. 155 del 19 ottobre 2017 e culminato con l’emanazione del Decreto Legislativo n. 83 del 17 giugno 2022, che ha recepito i contenuti della Direttiva (UE) 2019/1023 (c.d. Direttiva Insolvency).
La disciplina contenuta nel nuovo Codice è destinata a trovare applicazione per tutte le procedure che sorgeranno posteriormente alla sua entrata in vigore, mentre per quelle già pendenti o, comunque, conseguenti alla definizione di procedure già pendenti al 15 luglio 2022, resterà applicabile la normativa previgente.
Oltre all’ormai nota abolizione del termine “fallimento”, sostituito da “liquidazione giudiziale”, il Codice introduce alcune novità di rilievo nel quadro concorsuale, tra cui si segnalano:
una nuova definizione di crisi, condizione identificata dall’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici su un periodo di dodici mesi;
l’introduzione di una disciplina maggiormente analitica in relazione agli adeguati assetti di cui l’imprenditore (anche individuale) deve dotarsi, al fine di rilevare tempestivamente le avvisaglie della crisi;
la previsione di specifici obblighi di segnalazione in capo ai c.d. creditori pubblici (Agenzia delle Entrate, INPS ed INAIL) e alle banche, in presenza di determinati segnali di allarme o di modifiche negli affidamenti;
la regolamentazione organica degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza («SRCI»), la cui definizione comprende, oltre agli omologhi degli strumenti già previsti dalla precedente Legge fallimentare (piani di risanamento, accordi di ristrutturazione e moratoria) anche il nuovo piano di ristrutturazione soggetto a omologazione («PRO»), che costituisce uno strumento ibrido a cavallo tra gli accordi di ristrutturazione ed il concordato preventivo. Per quanto riguarda il concordato preventivo, procedura concorsuale minore per eccellenza, si segnala quale principale novità dell’ultimo decreto correttivo, la possibilità – ove il piano sia in continuità – di derogare alla absolute priority rule («APR»), in favore della più flessibile relative priority rule («RPR»);
l’introduzione del procedimento unitario per l’accesso agli SRCI, che include anche la disciplina (anch’essa unitaria) delle misure cautelari e protettive, la cui durata massima non potrà eccedere, complessivamente, i dodici mesi;
il nuovo Codice incorpora, altresì, la composizione negoziata, il nuovo procedimento funzionale all’anticipata emersione della crisi, introdotto con il Decreto Legge n. 118 del 24 agosto 2021 ed entrato in vigore anticipatamente rispetto al CCII.
Infine, una novità di rilevo, sotto il profilo sistematico, riguarda l’istituto dell’esdebitazione, che viene esteso anche alle persone giuridiche.
Presentiamo qui in allegato un contributo per facilitare la lettura della nuova normativa, attraverso un confronto tra i vari strumenti previsti.


